Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2022  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di  personale
a  tempo  indeterminato,  le  parole:  «31  dicembre  2021»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, in materia di autorizzazioni alle  assunzioni  per  esigenze  del
comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022». 
  3. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle  assunzioni
di personale a tempo indeterminato presso  le  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici
non economici, gli uffici giudiziari e il sistema  delle  universita'
statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e
2020» e  le  parole  «31  dicembre  2021»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»; 
    b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale  a
tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili  del
fuoco e soccorso pubblico, le parole:  «31  dicembre  2021»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  ((3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto  legislativo
25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».)) 
  4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017,  n.  205,  in  materia  di   facolta'   assunzionali   previste
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi  i  Corpi
di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie  e
gli enti pubblici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2022». 
  5. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 313, in materia di facolta' assunzionali di personale
della  carriera  prefettizia  e  di  livello   dirigenziale   e   non
dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole «per
il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2022»; 
    b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad
assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato,
le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti:
«per i  trienni  2019-2021  e  2022-2024»  e  le  parole  «50  unita'
appartenenti all'Area II, posizione economica  F1,»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «50  unita'  appartenenti  all'Area  II,  posizione
economica F2,». 
  6. Agli oneri derivanti dal  comma  5,  lettera  b),  pari  a  euro
102.017 a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  a  valere  sulle
facolta'  assunzionali  dell'Avvocatura  dello   Stato   maturate   e
disponibili a legislazione vigente. 
  7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9  gennaio  2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
in materia di facolta' assunzionali del Ministero  dell'istruzione  e
del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  mediante  apposite
procedure concorsuali pubbliche, le  parole  «entro  il  31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti «entro  il  31  dicembre  2022».
((Al fine di garantire le  immissioni  in  ruolo  da  graduatoria  di
concorso, la graduatoria  di  cui  all'articolo  59,  comma  17,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' integrata,  nel  limite  delle
autorizzazioni  di  spesa  previste  a  legislazione  vigente  e  nel
rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3  e
3-bis, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  con  i  candidati
risultati idonei per avere raggiunto o superato il  punteggio  minimo
previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del  decreto-legge  n.
73  del  2021.  In  ogni  caso,   nell'utilizzo   delle   graduatorie
concorsuali ai fini delle  immissioni  in  ruolo  hanno  priorita'  i
vincitori del concorso ordinario di cui al  decreto  direttoriale  n.
499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.)) 
  8.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 259: 
      1) al comma 1, in materia di svolgimento  delle  procedure  dei
concorsi  indetti  o  da  indirsi  per  l'accesso  ai  ruoli  e  alle
qualifiche delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,  del  personale  dell'amministrazione
penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole
«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»; 
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli  anni  2020  e
2021, dall'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio  verificatesi
negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e  d),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  dall'articolo  1,  comma  381,
lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  dall'articolo
19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30  dicembre
2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»; 
    b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi
di formazione previsti per il personale  delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le
parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti  «31  marzo
2022». 
  9. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
in materia di facolta' assunzionali  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze al fine di potenziare e accelerare  le  attivita'  e  i
servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonche'  di
incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle  strutture
della  giustizia  tributaria,  le  parole  «per  l'anno  2021»   sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022». 
  10. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo  20  febbraio
2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero  dello
sviluppo  economico,  le  parole  «nel   triennio   2019-2021»   sono
sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2019-2022». 
  ((11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in
scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere  prorogati  fino  al  31
dicembre 2024,  previa  presentazione  di  un'apposita  richiesta  da
avanzare, ai sensi del comma 9  dell'articolo  11  del  codice  delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022. 
  11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del  codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, la proroga di  cui  al  comma  11  del  presente
articolo e' soggetta al versamento di un contributo annuo determinato
entro il 31 luglio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui  al  bando
di gara del Ministero dello sviluppo economico -  Direzione  generale
per i servizi di  comunicazione  elettronica,  di  radiodiffusione  e
postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie  speciale,  n.
80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantita'  di  frequenze,
alla  popolazione  coperta  e  alla  durata  del  diritto   d'uso   e
considerando, altresi', il progressivo  spegnimento  delle  frequenze
oggetto di proroga. 
  11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze  nella
banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di  garantire  il  rispetto  della
decisione di esecuzione  (UE)  2020/590  della  Commissione,  del  24
aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico
istituito dal Ministero dello sviluppo economico  con  gli  operatori
beneficiari della proroga di cui  al  comma  11.  Ai  componenti  del
tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese
o altri emolumenti comunque denominati. 
  11-quater. Nelle more della  piena  applicazione  della  tecnologia
DVBT2, al fine di prendere in  esame  le  problematiche  di  maggiore
impatto sul territorio italiano  derivanti  dalla  liberazione  della
banda 700 MHz,  e'  istituito  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono  partecipare
i  soggetti  coinvolti  nel  refarming  delle  frequenze,  nonche'  i
soggetti istituzionali  competenti.  Ai  componenti  del  tavolo  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti   comunque   denominati.   Fermi   restando   il   termine
improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della  banda  700
MHz  e  i  vincoli  di  coordinamento  internazionale,  nel  caso  di
particolari criticita' tecniche per le reti locali di primo  livello,
con  decreto  del  Ministero  dello   sviluppo   economico,   sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in casi  eccezionali
possono essere individuate modalita' alternative di applicazione  dei
vincoli  interni  della   pianificazione   di   cui   alla   delibera
dell'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  n.  39/19/CONS,
salvaguardando  in  ogni  caso  i  diritti  acquisiti  dai   soggetti
interessati. 
  11-quinquies.   Al   fine   di    consentire    il    proseguimento
dell'operativita' della task force di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e' autorizzato, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ad avvalersi di  non
piu'  di  cinque  unita'  di  personale  in  posizione   di   comando
provenienti da altre  pubbliche  amministrazioni,  a  esclusione  del
personale  scolastico,  comprese  le  autorita'   indipendenti,   che
mantiene il trattamento  economico,  fondamentale  e  accessorio,  in
godimento.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico   provvede   a
rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere
relativo al predetto trattamento economico.  Della  task  force  puo'
essere chiamato a fare parte anche personale dipendente di societa' e
organismi in house ovvero di societa' partecipate dallo Stato, previo
rimborso agli stessi dei relativi costi da parte del Ministero. 
  11-sexies. Agli oneri derivanti  dal  comma  11-quinquies,  pari  a
200.000 euro per ciascuno degli anni 2023,  2024,  2025  e  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.)) 
  12.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di  attivita'  e
organizzazione delle pubbliche amministrazioni per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR): 
      1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni  dall'entrata
in vigore del presente  decreto»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Entro il 31 marzo 2022»; 
      2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»,  sono
sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la  pubblica
amministrazione((, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze)) e la parola «adotta»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «e'
adottato»; 
      3) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. In sede  di
prima applicazione il Piano e' adottato entro il  30  aprile  2022  e
fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste  dalle
seguenti disposizioni: 
        a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo  27  ottobre
2009, n. 150; 
        b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
        c) articolo 6, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165.»; 
        ((a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in materia di  efficacia
delle  graduatorie  per  il  reclutamento  di   personale   destinato
all'attuazione del PNRR, e' sostituito dal seguente: 
          «2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di
cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unita' a valere sulle  vigenti
facolta'  assunzionali,   e'   autorizzato   lo   scorrimento   delle
graduatorie del concorso di cui al medesimo comma  1,  che  rimangono
efficaci per  la  durata  dell'attuazione  del  PNRR,  nonche'  delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione  di
personale  con  contratto  sia  a  tempo  determinato  sia  a   tempo
indeterminato.»; 
    b) all'articolo 7-bis, comma 1, in  materia  di  reclutamento  di
personale per il Ministero dell'economia e delle finanze: 
      1) le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2022»; 
      2) dopo le parole: «ordinarie  procedure  di  mobilita',»  sono
inserite le seguenti: «ovvero  a  procedere  allo  scorrimento  delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici,». 
  12-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021,  n.
238, in materia di assunzione di personale per attivita'  relative  a
interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea,   dopo   la   parola:
«attraverso» sono inserite le seguenti: «lo scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici ovvero». 
  12-ter. All'articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, dopo le parole: «legge 28 maggio  2021,  n.  76,»  sono
inserite le seguenti: «ovvero  a  procedere  allo  scorrimento  delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici,». 
  12-quater. Al fine di accelerare la programmazione  e  l'attuazione
degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i comuni
capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000  abitanti,
che  hanno  deliberato  la  procedura  di  riequilibrio   finanziario
pluriennale prevista dall'articolo  243-bis  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni
di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del  decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque  nel
rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  13. Allo scopo di adeguare il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla
struttura organizzativa  per  effetto  di  intervenute  modificazioni
normative,  compresa  l'istituzione  di  una  posizione  di  funzione
dirigenziale  di  livello  generale,  nell'ambito  del   Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei  servizi  del
medesimo Ministero, per lo  svolgimento  di  compiti  di  consulenza,
studio e ricerca, nonche' di supporto al Capo del Dipartimento per le
esigenze di raccordo con gli uffici  di  diretta  collaborazione  del
Ministro, con  particolare  riferimento  alle  attivita'  connesse  e
strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo  7,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «31 gennaio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022». 
  13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
concernente  il  supporto  tecnico-operativo   alle   amministrazioni
pubbliche da parte di societa'  in  house  per  la  realizzazione  di
investimenti pubblici, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: 
  «6-ter. Ai contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  stipulati,
prorogati o rinnovati dalle  societa'  di  cui  al  comma  1  per  lo
svolgimento delle attivita' di supporto di cui al  presente  articolo
essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di
cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81. I contratti di lavoro a tempo  determinato  di  cui  al  primo
periodo possono  essere  stipulati,  prorogati  o  rinnovati  per  un
periodo  complessivo  anche  superiore  a  trentasei  mesi,  ma   non
superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza  delle
singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I
medesimi contratti indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR
al  quale  e'  riferita  la  prestazione   lavorativa;   il   mancato
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi,  intermedi  e  finali,
previsti  dal  progetto   costituisce   giusta   causa   di   recesso
dell'amministrazione dal contratto ai sensi  dell'articolo  2119  del
codice civile».)) 
  14. Le procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio
2018-2020 e per  il  triennio  2019-2021,  rispettivamente  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo  13  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  20  agosto  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  234
del 5 ottobre 2019, possono essere  espletate  sino  al  31  dicembre
2022. 
  15. La validita' della  graduatoria  della  procedura  speciale  di
reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del  medesimo
Corpo, approvata con ((decreto del capo del Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del  Ministero
dell'interno)) n. 310 dell'11 giugno 2019, e' prorogata  fino  al  31
dicembre 2022. 
  16. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in materia  di  autorizzazione  del  personale  dei  servizi  di
informazione per la sicurezza a colloqui  personali  con  detenuti  e
internati, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023». 
  17. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,
in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del
personale e delle  strutture  dei  servizi  di  informazione  per  la
sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023». 
  18.  Il  XII  mandato,  relativo  al  quadriennio  2018-2022,   dei
componenti  in  carica  del  Consiglio  centrale   interforze   della
rappresentanza militare, in  scadenza  a  luglio  2022,  nonche'  dei
consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano,  della
Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della Guardia di  finanza,  eletti  nelle  categorie  del
personale militare in servizio permanente e volontario, e'  prorogato
fino al 31 dicembre 2022. 
  19. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato  del  direttore
del Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza  (DIS),  il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la  durata
massima  di  otto  anni  ed  e'  conferibile,  senza   soluzione   di
continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno  dei  quali
di durata non superiore al quadriennio.»; 
    b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato  del  direttore
dell'Agenzia informazioni e  sicurezza  esterna  (AISE),  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata  massima
di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche
con provvedimenti  successivi,  ciascuno  dei  quali  di  durata  non
superiore al quadriennio.»; 
    c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato  del  direttore
dell'Agenzia informazioni  e  sicurezza  interna  (AISI)  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata  massima
di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche
con provvedimenti  successivi,  ciascuno  dei  quali  di  durata  non
superiore al quadriennio.». 
  20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare  di  cui
al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  in  materia   di
attribuzione  dei  gradi  di  vertice,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo le parole «in carica tre anni» sono  inserite
le seguenti: «e, se non ((abbiano raggiunto il)) limite  di  eta'  al
termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di eta'
e comunque al massimo per un altro anno,»; 
    b) al comma 4, la parola «mandato» e' sostituita dalla  seguente:
«triennio». 
  21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato  dal  comma
20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23  aprile  1959,  n.
189, in materia di mandato del Comandante generale della  Guardia  di
finanza, dopo primo periodo e' inserito il seguente: «Se non  ((abbia
raggiunto il)) limite di eta' al termine del triennio, il  Comandante
generale permane nell'incarico fino al limite di eta' e  comunque  al
massimo per un altro anno.». 
  23. L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189,
come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica  anche
ai mandati in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  24. Il mandato del  Presidente  e  degli  altri  organi  in  carica
dell'Istituto  per  il  credito  sportivo,  istituito  con  legge  24
dicembre 1957, n. 1295, e' prorogato ((fino al 31 dicembre 2022)), al
fine di garantire la piena operativita' dell'Istituto. 
  25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.  936,
in  materia  di  mandato  del  Presidente  del  Consiglio   nazionale
dell'economia e  del  lavoro,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con
quella del Consiglio((, di cui all'articolo)) 7, comma 1, al fine  di
assicurare il completamento del programma di attivita', il termine di
scadenza del mandato di cui al presente comma e'  prorogato  sino  al
termine della durata del Consiglio». 
  ((25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma
1, della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'  prorogato  al  30
settembre, al fine di  prevedere  nell'aggiornamento  del  preventivo
economico gli oneri relativi al trattamento  economico  degli  organi
delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura.
All'articolo 4-bis della citata legge  n.  580  del  1993,  il  primo
periodo del comma 2-bis  e'  soppresso  e  dopo  il  comma  2-bis  e'
inserito il seguente: 
    «2-bis.1. Con il decreto di cui al comma 2-bis  e'  prorogato  il
divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso
di  accorpamento  fino  al  1°  gennaio   dell'anno   successivo   al
completamento   dell'accorpamento   stesso.   Il   medesimo   decreto
stabilisce i criteri  per  il  trattamento  economico  relativo  agli
incarichi degli organi delle camere di commercio ed e'  adottato  nei
limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio  in  base
alla  legislazione  vigente,  senza   che   possa   essere   previsto
l'innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18». 
  25-ter.  Alla  compensazione,  in  termini   di   indebitamento   e
fabbisogno, degli oneri  derivanti  dal  comma  25-bis,  pari  a  5,9
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  25-quater. All'articolo  54-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».)) 
  26. All'articolo 1, comma 446, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea,  le  parole  «Nel   triennio   2019-2021,»   sono
sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»; 
    b) alla lettera h),  le  parole  «inderogabilmente  entro  il  31
luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente  entro
il 31 marzo 2022». 
  ((26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili e di
lavoratori impegnati in attivita'  di  pubblica  utilita',  al  primo
periodo, le parole: «fino al 31 luglio 2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 marzo 2022» e, al secondo periodo,  le  parole:
«per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni
2021 e 2022». 
  26-ter. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, in materia di  convenzioni  per  l'utilizzazione  di  lavoratori
socialmente utili, le parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».)) 
  27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno
assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attivita'  di
pubblica utilita' di cui agli articoli 2 del decreto  legislativo  1°
dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.
280, o che procedono alla loro assunzione a tempo  indeterminato,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, con le modalita' semplificate di cui all'articolo 1, comma  495,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  riconosciuto  a  decorrere
dall'anno 2022 il contributo di cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere  dal  2022,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  ((27-bis. Al fine  di  rafforzare  la  capacita'  amministrativa  e
consentire  l'accelerazione  delle  procedure  e  degli  investimenti
pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonche'  di
ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022  e  2023,
puo' avviare procedure selettive per l'assunzione  di  personale  non
dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui  al
secondo  periodo,  anche   in   soprannumero   riassorbibile,   anche
valorizzando le esperienze professionali maturate  dal  personale  in
servizio presso l'Azienda  Calabria  Lavoro,  che  ha  gia'  prestato
attivita' lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della
medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo  determinato  o  di
collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine  e'  autorizzato
il trasferimento alla regione Calabria  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate,  per
figure  professionali  omogenee,  dal  Dipartimento  della   funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   tramite
l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui
a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1,  comma  365,  lettera  b),
della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  come  rifinanziato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.)) 
  28. La durata degli incarichi di  collaborazione  gia'  autorizzati
alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ai  sensi
dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 13 ottobre
2020, n. 126)), e' prorogata, se inferiore, fino al limite di  durata
massima di quindici mesi e comunque non  oltre  il  30  giugno  2022.
((Agli oneri di cui al presente comma, nel  limite  massimo  di  euro
10.124.500 per l'anno 2022, si provvede,  quanto  a  euro  4.784.000,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura,  e,  quanto  a  euro  5.340.500,   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di parte corrente  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero della cultura. 
  28-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole:  «30  settembre  2022»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023». 
  28-ter. All'articolo 11-sexiesdecies del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, le parole:  «1°  gennaio  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° luglio 2022». 
  28-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
recante misure per lo svolgimento  delle  procedure  per  i  concorsi
pubblici e per la durata  dei  corsi  di  formazione  iniziale,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «permanere  dello  stato  di  emergenza
deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio  2020,   e
successive proroghe» sono sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2022»; 
    b) al comma 3, al primo  periodo,  le  parole:  «permanere  dello
stato di emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31
gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre  2022»  e,
al terzo periodo, le parole: «permanere  dello  stato  di  emergenza»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  28-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 38 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in materia  di  accesso  dei  cittadini  degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  a  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche, e' sostituito dai seguenti: 
    «3. Sino all'adozione di una regolamentazione  della  materia  da
parte dell'Unione europea, al riconoscimento  dei  titoli  di  studio
esteri, aventi  valore  ufficiale  nello  Stato  in  cui  sono  stati
conseguiti,  ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi   pubblici
destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei
concorsi per il personale docente  delle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado,  provvede  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione  pubblica,  previo  parere  conforme  del
Ministero dell'istruzione ovvero  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca. I candidati che presentano domanda  di  riconoscimento
del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo  sono
ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica   conclude   il
procedimento di riconoscimento di cui  al  presente  comma  solo  nei
confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere,  a  pena  di
decadenza, di dare comunicazione  dell'avvenuta  pubblicazione  della
graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero  dell'universita'  e
della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione. 
    3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  luglio  2009,  n.
189, e per le selezioni pubbliche di  personale  non  dipendente,  al
riconoscimento  del  titolo  di  studio  provvede,  con  le  medesime
modalita' di cui al comma  3  del  presente  articolo,  il  Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca,    indipendentemente    dalla
cittadinanza posseduta,  anche  per  i  titoli  conseguiti  in  Paesi
diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento  dei
titoli di studio relativi all'insegnamento  superiore  nella  Regione
europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi  della
legge 11 luglio 2002, n. 148. 
    3.2. Al riconoscimento accademico e al  conferimento  del  valore
legale ai titoli di formazione  superiore  esteri,  ai  dottorati  di
ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti  nel  settore
artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza
posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane
ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002,  n.  148,  anche
per i titoli conseguiti in Paesi diversi da  quelli  firmatari  della
Convenzione  sul  riconoscimento  dei  titoli  di   studio   relativi
all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a  Lisbona
l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n.  148  del
2002. Il riconoscimento accademico produce  gli  effetti  legali  del
corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei  concorsi  pubblici
per l'accesso al pubblico impiego». 
  28-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 13, pari a  euro  168.025
per l'anno 2022 e a euro 224.033 annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  28-septies. Il comma 10-bis dell'articolo  3  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, in  materia  di  riconoscimento  dei  titoli  di
studio conseguiti all'estero, e' abrogato.))